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CONSULENZA TECNICO AMBIENTALE

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA- VAS

Studio Emys consulenza naturalistico ambientale studio valutazione di incidenza valutazione di impatto ambientale valutazione ambientale strategica relazioni paesaggistiche fitodepurazione licheni

Da qualche anno le socie dello Studio EMYS lavorano per la redazione di Valutazioni Ambientali Strategiche nell’ambito dei nuovi Piano di Governo del Territorio dei Comuni della Lombardia (nuovo strumento di pianificazione territoriale previsto dalla Legge Regionale 12/2005).

NORMATIVA EUROPEA

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 01/42/CEE.
Tale Direttiva, del Parlamento Europeo del Consiglio, concerne la Valutazione Ambientale di piani e programmi, il cui momento fondamentale è la verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano o del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
Tale Direttiva si configura come un’iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione ambientale, posto che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalla Direttiva VIA.

APPLICAZIONE

L’ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda l’elaborazione o la modifica dei piani o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente.
Essa stabilisce che debbono essere obbligatoriamente assoggettati a Valutazione Ambientale tutti i piani o programmi:
- elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'applicazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

- per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli art. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE" (art. 3.2).

OBIETTIVI 

La Direttiva 01/42/CEE ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

I passi del procedimento esplicitati nella Direttiva VAS prevedono che in fase di elaborazione di un piano o programma e prima dell’adozione, l’autorità competente debba realizzare una Valutazione Ambientale e redigere un Rapporto Ambientale. Il Rapporto Ambientale contiene le informazioni necessarie a individuare, descrivere e valutare i potenziali effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della proposta di piano o programma. La Direttiva stabilisce che “per Valutazione Ambientale s’intende l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione…”.

Per Rapporto Ambientale si intende la parte della documentazione del piano o programma “… in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o programma”. I contenuti di tale Rapporto Ambientale sono definiti dall’Allegato I della Direttiva.

NORMATIVA ITALIANA

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto 2007, con l’entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”. I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante la “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)” sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008 n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”.

Nel D.lgs 4/2008 si chiarisce che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e approvazione, la VAS deve accompagnare l’intero percorso, sia di adozione sia di approvazione. Secondo il comma 1 dell’art.7, i piani e i programmi, la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali, sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le disposizioni delle leggi regionali. La VAS, secondo il suddetto decreto, deve essere avviata contestualmente al processo di formazione del piano o programma (art.11, comma 1) e deve comprendere lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del Rapporto Ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l’informazione sulle decisioni, il monitoraggio. Anteriormente all’adozione o all’approvazione del piano o del programma, decorsi i termini previsti dalla consultazione ai sensi dell’art.14, l’Autorità competente esprime il proprio parere motivato sulla base della documentazione presentata e delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati. Il decreto prevede, inoltre, che al termine del processo di VAS siano resi pubblici il piano o il programma adottato, la documentazione oggetto dell’istruttoria, il PARERE MOTIVATO espresso dall’Autorità competente ed una DICHIARAZIONE DI SINTESI in cui si illustrino le modalità di integrazione delle considerazioni ambientali e degli esiti delle consultazioni nell’elaborazione del Piano o Programma, nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce delle possibili alternative e le misure adottate in merito al monitoraggio


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